Classifica 4ª Giornata
Provvedimneti disciplinari
gara del 18/11/2012 LUPATIA SANTERAMO - ATLETICO MOLFETTA
Esaminati gli atti ufficiali.
Rilevati che la Società LUPATIA SANTERAMO, in persona del Presidente e Legale rappresentante sig.
Petragallo Vincenzo, con reclamo ritualmente preannunciato e spedito mediante fax del 20/01/2012
esponeva durante la gara in epigrafe al minuto 32 del 2º tempo la società ospitata US Atletico Molfetta
effettuava la sostituzione del calciatore ZAZA Francesco (con maglia nr. 8 in distinta) con il calciatore
CAPUTI Giovanni ( in distinta come assistente dell'Arbitro e calciatore nr. 18), in violazione del disposto di
cui al C.U. nr. 6 pubblicato il 03/09/2012 he prevede testualmente : "un calciatore impiegato come assistente
dell'arbitro non può, per alcun motivo, prendere parte alla gara; viceversa, un calciatore inizialmente
schierato in campo, può nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente." Veniva, quindi, chiesto
a questo Giudice Sportivo di adottare i relativi provvedimenti previsti dal regolamento FIGC. Il reclamo
inoltrato è fondato e va, peraltro, accolto. Invero nelle gare in cui non è prevista la designazione degli
assistenti dell'arbitro ufficiali, le società devono mettere a disposizione dell'Arbitro, per lo svolgimento della
funzione di assistente, un dirigente regolarmente tesserato, aia sensi dell'art. 37 co. 1 delle NOIF. O un
calciatore tesserato di cui debbano essere indicati in distinta i completi dati anagrafici. Nella distinta dei
calciatori dell'U.S. Atletico Molfetta partecipanti alla gara risulta pacificamente che CAPUTI Giovanni è
indicato contestualmente come calciatore (con maglia nr. 8) e come assistente dell'arbitro; per cui
quest'ultimo, impiegato come assistente, non poteva per alcun motivi, prendere parte alla gara e subentrare
al calciatore ZAZA Francesco. Infatti, la società ospitata, effettuando la sostituzione così come innanzi
specificata, ha impedito il regolare svolgimento della funzione di assistente e, quindi, della gara. La
sostituzione del calciatore ZAZA Francesco con il calciatore CAPUTI Giovanni (il quale dall'inizio della gara
aveva svolto le mansioni di assistente dell'arbitro) deve ritenersi inammissibile in virtù del disposto innanzi
richiamato. In definitiva, la utilizzazione del calciatore CAPUTI Giovanni nel prosieguo della gara ha inficiato
la regolarità della medesima gara con la conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 17 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Per quanto innanzi
DELIBERA
Annullarsi il risultato conseguito sul campo di 2-1 in favore della società ATLETICO MOLFETTA ed
infliggersi alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara cin il risultato di 3-0 in favore della Società
LUPATIA SANTERAMO
A CARICO DI ALLENATORI
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
AMMONIZIONE (II INFR)
BULKU ARBJAS (FEDERICIANA ALTAMURA)
BIANCOFIORE GIANLUCA (FOOTBALL CLUB CAPURSO)
CONSALVO FRANCESCO (FOOTBALL CLUB CAPURSO)
DI LORENZO GIOVANNI (LA MIA VALENZANO)
FIORENTINO MICHELE (LUPATIA SANTERAMO)
TENERELLI BENEDETTO (LUPATIA SANTERAMO)
PANARO ALESSANDRO (MONOPOLI S.R.L.)
CARBONE GIOVANNI (NUOVA SPINAZZOLA)
QUATTROMINI GIACOMO (NUOVA SPINAZZOLA)
AMMONIZIONE (I INFR)
SILLETTI CLAUDIO (FEDERICIANA ALTAMURA)
MAGGI IVANO (FOOTBALL CLUB CAPURSO)
D ELIA SALVATORE (FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO)
DE NICOLO ANGELO (FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO)
SERRONE ANDREA (FOOTBALL CLUB GIOVINAZZO)
SARDONE DOMENICO (LA MIA VALENZANO)
SIMONE DANIELE (LA MIA VALENZANO) BELLOMO
NICOLAS (LIBERTAS CALCIO PALESE)
CHIUSOLO ANTONIO (LIBERTAS CALCIO PALESE)
MILANI ANTONIO (LIBERTAS CALCIO PALESE)
GIOVANNELLI FRANCESCO (LUPATIA SANTERAMO)
CALELLA ANGELO (MONOPOLI S.R.L.)
NOTARNICOLA MARINO (NEW TEAM CELLAMARE)
BOVE GIUSEPPE (NUOVA SPINAZZOLA)
CASAMASSIMA FEDERICO (NUOVA SPINAZZOLA)
SOLIMANDO MARIO (NUOVA SPINAZZOLA)
DE MARZO DIEGO (PICONE BARI)
PARTIPILO DANILO (PICONE BARI)